di Andrea Pellegrino
Sì alle lezioni in presenza per le elementari e medie in Campania, a partire dal 25 gennaio. Il Tar della Campania accoglie il ricorso presentato da alcuni genitori contro le ordinanze del governatore Vincenzo De Luca. I giudici amministrativi hanno così sospeso gli effetti dei provvedimenti regionali, accogliendo le istanze degli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri.
I ricorrenti – genitori di figli minori iscritti a classi del primo e secondo ciclo di istruzione (rispettivamente, prima media, terza elementare e terza media) – hanno evidenziato, tra l’altro, come le ordinanze impugnate, abbiamo leso «il diritto all’istruzione dei propri figli, tenuto conto della perdurante sospensione dell’attività didattica in presenza (di fatto, da oltre 10 mesi), impingente anche sul diritto allo sviluppo della personalità dei minori, compressa dalla obbligata modalità a distanza, come documentato da studi scientifici in materia, nonché sul diritto di essi genitori, costretti a vigilare sulla fruizione a distanza del servizio scolastico dei propri figli, al libero svolgimento delle rispettive attività».
Per il Tar: «Gli atti impugnati – si legge nel dispositivo – indubbiamente incidono sulle dette situazioni soggettive, imponendo peculiari modalità di fruizione del servizio scolastico (esclusivamente a distanza) e così perpetuando la preclusione all’ordinaria modalità di fruizione in presenza, pur garantita, allo stato, dalle pertinenti disposizioni statali, e impedendo l’esercizio pieno di diritti della personalità dei minori attraverso la frequenza scolastica, oltre che la libera determinazione di essi genitori; ed anzi, secondo la prospettazione, la stessa modalità a distanza, come imposta (e perpetuata), sarebbe lesiva del diritto alla salute dei minori, giacché potenzialmente ingeneranti gravi patologie psicofisiche».
Inoltre, si legge ancora: «la scarsa incidenza delle problematiche relative al trasporto pubblico per gli alunni delle scuole elementari e medie, non vi è motivo alcuno di perpetuare la sospensione per tali classi, non essendo la sospensione ulteriormente giustificata ed incidendo la stessa sulla piena fruizione del servizio scolastico nella ordinaria modalità in presenza, che garantisce anche il pieno sviluppo della personalità dei minori».